Commento della sentenza
La sentenza ha dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione dell’Art. 50 del D.P.R. 602/1973. Infatti, la normativa in questione sancisce l’obbligatorietà dell’invio al contribuente di una comunicazione prodromica all’iscrizione ipotecaria. Il giudice ha rilevato tale omissione ed ha annullato l’iscrizione ipotecaria, ha ordinato anche la cancellazione immediata dell’iscrizione ipotecaria ponendo tutte le spese, anche quelle di lite a carico dell’ente della riscossione.
Note legali
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