Notifiche a mezzo PEC

Notifiche a mezzo PEC

Nullità delle notifiche inviate a mezzo PEC

Buone notizie per chi ha ricevuto delle notifiche tramite PEC.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, in questi anni, ha notificato milioni di cartelle a mezzo PEC. Queste notifiche nella maggior parte dei casi sono nulle.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza nr. 1346/2019, favorevolmente per i contribuenti che così dispone:
“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici registri (identicamente CTP Taranto 401-402-4-03/2019 – Tribunale Torre Annunziata 1409/2018 e simili)”.

E infatti, equiparato il messaggio PEC da indirizzo PEC certificato a una vera e propria raccomandata a.r. spedita per il tramite delle Poste Italiane, unico abilitato alla notifica degli atti tributari, la notifica PEC di un messaggio elettronico effettuata da una casella non certificata è equiparata ad una spedizione dell’atto per il tramite di operatore postale privato e come tale, inesistente e non suscettibile di sanatoria, neppure ai sensi dell’art 156 c.p.c. a seguito della impugnazione da parte del contribuente (cosi Cass. 544 -14299 -1235 -1077 – 1220/2019 e simili).

Nella Sentenza in esame la Corte ha espresso che la notifica della cartella di pagamento e di ogni altro atto proveniente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione DEVE avvenire da indirizzo iscritto nel pubblico registro come INIPEC, IndicePA o ReGIndE.

Le commissioni tributarie hanno finora sempre dichiarato giuridicamente inesistenti le notifiche non conformi alla Legge 53/1994 (art. 3-bis, comma 1), in base alla quale la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Il principio di nullità è stato anche ribadito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 29458 del 10 ottobre 2022), ha confermato questo orientamento, ribadendo la nullità della notifica telematica effettuata in difformità con le disposizioni di cui sopra, richiamando analoghe sentenze (nn. 5652/2019 e 13224/2018).