L’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PUÒ PIGNORARE I CREDITI CHE UN PROFESSIONISTA O UN’AZIENDA VANTANO VERSO CLIENTI E COMMITTENTI?
Risposta: sì. L’Agenzia Entrate Riscossione può pignorare i crediti che professionisti, imprese, artigiani, commercianti, società e lavoratori autonomi vantano verso clienti e committenti. Si tratta di una forma di pignoramento presso terzi, disciplinata dagli articoli 72-bis del D.P.R. 602/1973 e 543 c.p.c.
RISPOSTA ULTRA SINTETICA
Risposta: sì. Agenzia Entrate Riscossione può ordinare al cliente o committente di pagare direttamente all’Agente della Riscossione le somme dovute al professionista o all’azienda debitrice. La norma principale è l’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973.
RISPOSTA BREVE
Agenzia Entrate Riscossione può pignorare fatture, compensi professionali, crediti commerciali, corrispettivi da appalti, crediti verso clienti privati e, in molti casi, anche crediti verso Pubbliche Amministrazioni. Il cliente o committente che riceve il pignoramento diventa terzo pignorato e può essere obbligato a versare le somme direttamente ad AdER. Diversamente da stipendi e pensioni, i crediti professionali e commerciali non godono normalmente di limiti percentuali di pignorabilità.
TABELLA RIASSUNTIVA
| Domanda | AdER può pignorare i crediti verso clienti e committenti? |
| Risposta | Sì, se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo e il credito verso il terzo è individuabile. |
| Norma principale | Art. 72-bis D.P.R. 602/1973. |
| Terzo pignorato | Cliente, committente, società, ente pubblico, debitore del professionista o dell’impresa. |
| Limiti | Di regola non si applicano i limiti previsti per stipendi e pensioni. |
| Tutele | Verifica di notifiche, prescrizione, atti presupposti, esistenza del credito e regolarità dell’atto. |
QUANDO IL PROBLEMA SI PRESENTA
Il problema si presenta quando un professionista, una ditta individuale, una società o un lavoratore autonomo ha debiti con Agenzia Entrate Riscossione e, contemporaneamente, vanta crediti verso clienti o committenti.
Alcuni esempi pratici:
- un avvocato ha parcelle non ancora pagate da alcuni clienti;
- un commercialista ha compensi professionali maturati verso aziende assistite;
- un artigiano deve incassare fatture per lavori già eseguiti;
- una società deve ricevere pagamenti da clienti privati;
- un’impresa ha crediti verso una Pubblica Amministrazione;
- un consulente lavora con contratti continuativi e fattura periodicamente;
- un fornitore deve incassare corrispettivi da appalti o forniture.
In questi casi AdER può notificare un atto di pignoramento presso terzi direttamente al cliente o committente, ordinando di non pagare più il professionista o l’impresa, ma di versare le somme all’Agente della Riscossione.
COME FUNZIONA IL PIGNORAMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI E COMMERCIALI
Il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata in cui il creditore non aggredisce direttamente un bene del debitore, ma un credito che il debitore stesso vanta verso un altro soggetto.
Nel caso dei debiti fiscali, i soggetti coinvolti sono tre:
- Agenzia Entrate Riscossione, cioè il creditore procedente;
- il professionista, l’impresa o la società debitrice, cioè il contribuente esecutato;
- il cliente o committente, cioè il terzo pignorato che deve pagare una somma al debitore.
La disciplina ordinaria del pignoramento presso terzi è prevista dall’art. 543 c.p.c. Per la riscossione esattoriale, però, l’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 consente ad Agenzia Entrate Riscossione una procedura più rapida, basata sull’ordine diretto di pagamento al terzo.
In pratica, AdER può notificare al cliente o committente un atto con cui ordina di versare direttamente all’Agente della Riscossione le somme dovute al contribuente debitore, entro i termini indicati nell’atto.
DIFFERENZA RISPETTO AL PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE
Il pignoramento del conto corrente è anch’esso un pignoramento presso terzi, ma il terzo è la banca. Nel pignoramento dei crediti professionali o commerciali, invece, il terzo è il cliente, il committente, l’ente pubblico o il soggetto che deve pagare una fattura o un compenso.
La differenza pratica è rilevante. Il pignoramento del conto corrente incide sulle somme già presenti in banca. Il pignoramento dei crediti verso clienti e committenti incide, invece, sui pagamenti che il professionista o l’impresa avrebbe dovuto ricevere dai propri rapporti commerciali o professionali.
Questo può creare conseguenze anche reputazionali e operative, perché il cliente o committente viene formalmente informato dell’esistenza di un’azione esecutiva nei confronti del proprio fornitore o professionista.
DIFFERENZA RISPETTO AL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO
Lo stipendio è un credito del lavoratore dipendente verso il datore di lavoro. Tuttavia, la legge prevede limiti specifici di pignorabilità, anche per la riscossione esattoriale.
Per i crediti tributari, l’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 prevede limiti graduati:
- un decimo per stipendi fino a 2.500 euro;
- un settimo per stipendi superiori a 2.500 euro e fino a 5.000 euro;
- un quinto per stipendi superiori a 5.000 euro.
Questi limiti, però, riguardano stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro dipendente. Non si applicano automaticamente ai crediti di natura professionale, commerciale o imprenditoriale.
DIFFERENZA RISPETTO AL PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE
La pensione gode di una tutela ancora più forte. Le somme dovute a titolo di pensione sono impignorabili fino a una soglia minima collegata all’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Solo la parte eccedente può essere pignorata nei limiti previsti dalla legge.
I crediti professionali e commerciali, invece, non hanno la stessa funzione alimentare attribuita dalla legge a stipendio e pensione. Per questo, di regola, possono essere pignorati integralmente fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo.
QUALI CREDITI POSSONO ESSERE PIGNORATI
Possono essere pignorati diversi tipi di crediti collegati all’attività professionale, commerciale o imprenditoriale.
| Tipo di credito | Pignorabilità |
| Fatture già emesse | Generalmente pignorabili se non ancora pagate. |
| Compensi professionali | Pignorabili se derivano da incarichi o prestazioni individuabili. |
| Crediti commerciali | Pignorabili se il cliente deve somme all’impresa. |
| Crediti da appalto | Pignorabili se collegati a un rapporto contrattuale esistente. |
| Crediti verso Pubbliche Amministrazioni | Pignorabili secondo le regole del pignoramento presso terzi. |
| Crediti futuri | Pignorabili se riconducibili a un rapporto giuridico già esistente. |
| Crediti contestati | Possono generare contestazioni e necessità di accertamento dell’obbligo del terzo. |
Il punto centrale è la riconducibilità del credito a un rapporto giuridico individuato. Anche un credito non ancora esigibile o non ancora determinato in modo definitivo può essere aggredito se collegato a un rapporto esistente.
FATTURE GIÀ EMESSE E NON PAGATE
Le fatture già emesse e non ancora pagate rappresentano il caso più frequente. Se un’impresa o un professionista ha emesso fattura verso un cliente, e il cliente non ha ancora pagato, AdER può notificare il pignoramento al cliente e ordinargli di versare la somma direttamente all’Agente della Riscossione.
Da quel momento il cliente non dovrebbe più pagare il fornitore o professionista, perché il pagamento eseguito dopo la notifica del pignoramento potrebbe non liberarlo nei confronti dell’Agente della Riscossione.
CREDITI PROFESSIONALI NON ANCORA FATTURATI
Il pignoramento può riguardare anche compensi professionali non ancora fatturati, quando il credito deriva da un incarico già conferito o da una prestazione in corso.
Secondo il principio richiamato nella giurisprudenza indicata nel materiale di approfondimento, l’espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati o eventuali, purché siano riconducibili a un rapporto giuridico già esistente.
Questo significa che non sempre è necessario che la fattura sia già stata emessa. Può essere sufficiente che esista un rapporto professionale, commerciale o contrattuale dal quale il credito potrà maturare.
CREDITI FUTURI E RAPPORTI CONTINUATIVI
Una questione delicata riguarda i crediti futuri. Il pignoramento può incidere anche su rapporti continuativi, come:
- contratti di consulenza periodica;
- rapporti di fornitura continuativa;
- contratti di manutenzione;
- contratti di agenzia;
- appalti con pagamenti progressivi;
- incarichi professionali non ancora conclusi;
- rapporti commerciali con fatturazione mensile o periodica.
In questi casi il cliente o committente potrebbe essere tenuto a versare ad AdER le somme che matureranno alle rispettive scadenze, fino a concorrenza del debito indicato nell’atto di pignoramento.
CREDITI CONTESTATI DAL CLIENTE O COMMITTENTE
Se il cliente o committente contesta di dover pagare il professionista o l’impresa, la situazione diventa più complessa. Il terzo potrebbe dichiarare di non essere debitore, oppure contestare l’importo richiesto.
In questi casi la procedura semplificata può non essere sufficiente. Se il terzo non adempie all’ordine di pagamento, AdER potrebbe dover attivare la procedura ordinaria davanti al giudice dell’esecuzione per ottenere l’accertamento dell’obbligo del terzo.
È quindi importante distinguere tra:
- credito certo e non contestato;
- credito esistente ma non ancora scaduto;
- credito futuro collegato a un rapporto esistente;
- credito contestato nell’esistenza o nell’importo;
- credito già pagato prima della notifica del pignoramento.
OBBLIGHI DEL CLIENTE O COMMITTENTE CHE RICEVE IL PIGNORAMENTO
Il cliente o committente che riceve un pignoramento presso terzi diventa terzo pignorato. Dal momento della notifica, assume obblighi di custodia sulle somme dovute al debitore esecutato, secondo i principi dell’art. 546 c.p.c.
In termini pratici, il cliente o committente:
- non deve ignorare l’atto ricevuto;
- deve verificare se esistono somme dovute al professionista o all’impresa;
- non dovrebbe pagare direttamente il debitore dopo la notifica del pignoramento;
- deve attenersi all’ordine contenuto nell’atto;
- deve considerare i termini indicati da AdER per il pagamento.
Per le somme già maturate, il pagamento all’Agente della Riscossione deve avvenire nei termini indicati nell’atto. Per le somme non ancora maturate, il pagamento può essere richiesto alle rispettive scadenze.
COSA SUCCEDE SE IL CLIENTE PAGA COMUNQUE IL PROFESSIONISTA
Se il cliente o committente paga il professionista o l’impresa dopo aver ricevuto il pignoramento, il pagamento può essere inefficace nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione.
Questo significa che il cliente potrebbe trovarsi esposto al rischio di dover rispondere nuovamente verso AdER, se il pagamento non è opponibile alla procedura esecutiva.
Per questo, il terzo pignorato deve trattare l’atto con attenzione e non considerarlo una semplice comunicazione informativa.
ESISTONO LIMITI AL PIGNORAMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI?
Di regola, no. I crediti professionali, commerciali e d’impresa non sono trattati come stipendi o pensioni.
Questo significa che, salvo specifiche eccezioni da valutare nel caso concreto, il credito verso il cliente o committente può essere pignorato per intero fino a concorrenza del debito indicato nell’atto.
La ragione è che stipendi e pensioni hanno una funzione di sostentamento personale e familiare, mentre i crediti professionali e commerciali sono ricavi dell’attività economica. Per questo non operano automaticamente i limiti di un decimo, un settimo o un quinto previsti per i redditi da lavoro dipendente.
CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Anche i crediti verso Pubbliche Amministrazioni possono essere oggetto di pignoramento. Il caso riguarda, ad esempio:
- imprese fornitrici di enti pubblici;
- professionisti incaricati da Comuni, Regioni o enti pubblici;
- società che vantano crediti per appalti pubblici;
- fornitori della Pubblica Amministrazione;
- consulenti con incarichi conferiti da enti pubblici.
Il meccanismo resta quello del pignoramento presso terzi: la Pubblica Amministrazione diventa terzo pignorato e può essere destinataria dell’ordine di pagamento diretto.
Il materiale di approfondimento richiama anche l’art. 75 del D.P.R. 602/1973, relativo alle conseguenze per gli enti pubblici che, dopo una dichiarazione negativa, effettuino pagamenti al contribuente esecutato nei cinque anni successivi.
RATEIZZAZIONE: FERMA IL PIGNORAMENTO PRESSO CLIENTI?
La rateizzazione può incidere sulle procedure esecutive, ma occorre distinguere il momento in cui viene richiesta e lo stato della procedura.
La semplice presentazione della domanda di rateizzazione non è sempre sufficiente a eliminare automaticamente gli effetti di un pignoramento già notificato. Con il pagamento della prima rata, di regola, l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive e deve sospendere quelle in corso nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
Tuttavia, quando il pignoramento presso terzi è già stato notificato, occorre verificare concretamente:
- se il terzo ha già ricevuto l’ordine di pagamento;
- se le somme sono già state versate ad AdER;
- se esiste un provvedimento di sospensione;
- se la rateizzazione è stata accolta;
- se la prima rata è stata effettivamente pagata;
- se il contribuente è decaduto da precedenti piani.
ROTTAMAZIONE E PIGNORAMENTO DEI CREDITI
L’adesione a una definizione agevolata può produrre effetti sulle procedure esecutive, ma anche in questo caso occorre verificare la disciplina specifica della definizione, lo stato della procedura e il pagamento delle somme dovute.
Prima di confidare nella sospensione automatica del pignoramento, è opportuno verificare:
- se il debito rientra nella definizione agevolata;
- se la domanda è stata presentata nei termini;
- se AdER ha comunicato l’accoglimento;
- se la prima o unica rata è stata pagata;
- se la procedura esecutiva era già in una fase avanzata;
- se il terzo ha già eseguito il pagamento.
QUANDO IL PIGNORAMENTO PUÒ ESSERE CONTESTATO
Il pignoramento presso terzi non deve essere considerato automaticamente legittimo. Prima di pagare, rateizzare o rinunciare a difendersi, è opportuno verificare se esistono vizi dell’atto o della pretesa.
I principali profili di contestazione riguardano:
- omessa notifica della cartella di pagamento;
- omessa notifica dell’intimazione di pagamento quando necessaria;
- prescrizione del credito;
- decadenza dell’azione di riscossione;
- errata individuazione del debitore;
- credito già pagato;
- atto presupposto annullato;
- mancata notifica del pignoramento al debitore;
- difetti formali dell’atto;
- inesistenza o contestazione del credito verso il terzo.
OMESSA NOTIFICA DEL PIGNORAMENTO AL DEBITORE
Un punto molto importante riguarda la notifica dell’atto. Il pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 deve essere notificato non solo al terzo pignorato, ma anche al debitore esecutato.
La giurisprudenza richiamata nel materiale di approfondimento evidenzia che la mancata o inesistente notifica dell’atto al debitore può determinare un vizio radicale del pignoramento, perché impedisce al contribuente di conoscere l’azione esecutiva e di esercitare tempestivamente il diritto di difesa.
Questo profilo deve essere sempre verificato, soprattutto quando il professionista o l’impresa scopre il pignoramento solo perché informato dal cliente o committente.
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E ART. 50 D.P.R. 602/1973
L’art. 50 del D.P.R. 602/1973 disciplina l’intimazione ad adempiere. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione deve notificare un’intimazione di pagamento prima di procedere all’esecuzione.
Per questo, quando arriva un pignoramento presso clienti o committenti, bisogna verificare:
- quando è stata notificata la cartella;
- se è trascorso più di un anno;
- se è stata notificata un’intimazione di pagamento;
- se l’intimazione è stata notificata correttamente;
- se l’atto è ancora efficace rispetto alla procedura avviata.
PRESCRIZIONE DEL DEBITO
La prescrizione è uno dei controlli più importanti. Un pignoramento può essere illegittimo se il debito azionato è prescritto.
La verifica deve essere effettuata per ogni singola partita iscritta a ruolo, perché nello stesso pignoramento possono essere ricompresi debiti di natura diversa: imposte erariali, tributi locali, contributi, sanzioni, interessi, multe o altre entrate.
Non basta guardare l’importo totale. Occorre ricostruire la sequenza degli atti notificati: cartella, intimazione, solleciti, comunicazioni interruttive, precedenti procedure cautelari o esecutive.
GIUDICE COMPETENTE E STRUMENTI DI DIFESA
La difesa contro un pignoramento presso terzi dipende dal tipo di vizio che si intende far valere.
In linea generale:
- la Corte di Giustizia Tributaria può essere competente quando si contestano profili relativi alla pretesa tributaria o agli atti presupposti non notificati;
- il Giudice ordinario, in funzione di giudice dell’esecuzione, può essere competente per vizi propri dell’atto esecutivo o per questioni successive alla valida notifica degli atti presupposti;
- l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. può riguardare il diritto di procedere ad esecuzione;
- l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. può riguardare vizi formali degli atti esecutivi.
Il corretto inquadramento della giurisdizione è decisivo. Un ricorso proposto davanti al giudice sbagliato può compromettere la tutela del contribuente.
NORME DI RIFERIMENTO
| Norma | Contenuto principale |
| Art. 72-bis D.P.R. 602/1973 | Disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi con ordine diretto di pagamento. |
| Art. 72-ter D.P.R. 602/1973 | Prevede limiti per il pignoramento di stipendi, salari e altre indennità da lavoro. |
| Art. 50 D.P.R. 602/1973 | Regola l’intimazione di pagamento prima dell’esecuzione se è decorso più di un anno dalla cartella. |
| Art. 543 c.p.c. | Disciplina la forma ordinaria del pignoramento presso terzi. |
| Art. 545 c.p.c. | Individua crediti impignorabili e limiti di pignorabilità. |
| Art. 546 c.p.c. | Prevede gli obblighi del terzo pignorato. |
| Art. 615 c.p.c. | Opposizione all’esecuzione. |
| Art. 617 c.p.c. | Opposizione agli atti esecutivi. |
COSA DICE LA GIURISPRUDENZA
| Pronuncia | Principio richiamato |
| Cass. civ., Sez. III, n. 32804/2023 | La mancata o inesistente notifica del pignoramento al debitore può determinare l’inesistenza del pignoramento. |
| Cass. civ., Sez. VI-III, n. 26549/2021 | La procedura semplificata ex art. 72-bis non elimina l’esigenza di tutela del diritto di difesa del debitore. |
| Cass. civ., Sez. Unite, n. 7822/2020 | Individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giudice ordinario in materia di esecuzione esattoriale. |
| Cass. civ., n. 31844/2022 | Il pignoramento può riguardare anche crediti futuri, non esigibili o eventuali, se collegati a un rapporto giuridico esistente. |
| Tribunale di Lecce, n. 599/2024 | Ribadisce la pignorabilità di crediti futuri riconducibili a rapporti giuridici identificati. |
| Tribunale di Chieti, n. 309/2025 | L’art. 72-bis consente l’omissione della citazione in udienza, ma non consente di omettere la notifica al debitore. |
| CGT Caserta, n. 308/2026 | L’atto di pignoramento ex art. 72-bis deve essere notificato sia al terzo sia al debitore. |
TEMPI DA RICORDARE
| Attività | Termine |
| Pagamento del terzo per somme già maturate | Entro 60 giorni dalla notifica, secondo quanto indicato nell’atto. |
| Pagamento di somme future | Alle rispettive scadenze. |
| Ricorso tributario | Di regola 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile. |
| Opposizione agli atti esecutivi | Di regola 20 giorni dalla notifica dell’atto. |
| Intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 | Necessaria se l’esecuzione inizia oltre un anno dalla notifica della cartella. |
COSA CONTROLLARE PRIMA DI PAGARE O RATEIZZARE
Prima di pagare, rateizzare o chiedere una definizione agevolata, è opportuno verificare attentamente la documentazione.
- Esistenza e importo del debito iscritto a ruolo.
- Regolare notifica delle cartelle di pagamento.
- Regolare notifica delle eventuali intimazioni di pagamento.
- Eventuale prescrizione dei singoli crediti.
- Eventuale decadenza dell’azione di riscossione.
- Corretta individuazione del debitore.
- Presenza di pagamenti già effettuati.
- Eventuali sospensioni amministrative o giudiziali.
- Correttezza dell’atto di pignoramento.
- Notifica dell’atto sia al terzo sia al debitore.
- Effettiva esistenza del credito verso il cliente o committente.
- Eventuali contestazioni del credito da parte del terzo.
DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
Per valutare correttamente la posizione, possono essere necessari:
- estratto di ruolo aggiornato;
- copia delle cartelle di pagamento;
- copia degli avvisi di addebito eventualmente richiamati;
- copia delle intimazioni di pagamento;
- relate di notifica degli atti presupposti;
- dettaglio degli importi richiesti;
- prospetto degli interessi, sanzioni e aggi;
- copia dell’atto di pignoramento notificato al terzo;
- prova della notifica dell’atto al debitore;
- eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio.
ERRORI PIÙ COMUNI
| Errore | Possibile conseguenza |
| Ignorare il pignoramento | Perdita di tempo utile per contestare l’atto. |
| Pensare che valgano i limiti dello stipendio | Sottovalutazione del rischio di pignoramento integrale del credito. |
| Chiedere subito la rateizzazione | Possibile rinuncia a contestazioni utili, se il debito era prescritto o viziato. |
| Non verificare le notifiche | Mancata individuazione di vizi degli atti presupposti. |
| Pagare il fornitore dopo il pignoramento | Il pagamento del terzo può non essere opponibile ad AdER. |
| Non controllare la prescrizione | Pagamento di somme potenzialmente non più dovute. |
ERRORI DA EVITARE
1. IGNORARE L’ATTO RICEVUTO
Il pignoramento presso terzi produce effetti immediati sui rapporti con clienti e committenti. Ignorarlo può impedire di valutare tempestivamente opposizione, sospensione o richiesta di documenti.
2. CONFONDERE COMPENSI PROFESSIONALI E STIPENDIO
Il compenso di un professionista o il credito commerciale di un’impresa non è equiparato automaticamente allo stipendio. I limiti previsti per il lavoro dipendente non si applicano normalmente ai crediti professionali e commerciali.
3. RATEIZZARE SENZA CONTROLLARE IL DEBITO
La rateizzazione può essere utile, ma prima bisogna verificare se le cartelle sono state notificate, se il credito è prescritto e se l’atto è corretto. Rateizzare senza controlli può essere una scelta sfavorevole.
4. NON PARLARE CON IL CLIENTE O COMMITTENTE
Il terzo pignorato deve comprendere cosa può e cosa non può fare. Una gestione disordinata della comunicazione può generare pagamenti errati, blocchi operativi o incomprensioni commerciali.
5. NON VERIFICARE LA NOTIFICA AL DEBITORE
Se il pignoramento è stato notificato solo al cliente o committente e non anche al debitore, può emergere un vizio rilevante. Questo controllo è essenziale.
6. NON DISTINGUERE I DEBITI PRESENTI NELL’ATTO
Un pignoramento può comprendere più cartelle e più tipologie di debiti. Ogni partita deve essere controllata separatamente, perché prescrizione, termini e giudice competente possono variare.
ESEMPIO PRATICO
La società Alfa S.r.l. ha debiti iscritti a ruolo per 85.000 euro. L’azienda deve ricevere 30.000 euro da un cliente, Beta S.p.A., per alcune forniture già consegnate e fatturate.
Agenzia Entrate Riscossione notifica a Beta S.p.A. un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, ordinando di versare direttamente ad AdER le somme dovute ad Alfa S.r.l.
Da quel momento Beta S.p.A. non deve pagare Alfa S.r.l. senza valutare gli effetti del pignoramento. Alfa S.r.l., invece, deve controllare immediatamente:
- se le cartelle indicate nell’atto sono state regolarmente notificate;
- se era necessaria un’intimazione di pagamento;
- se il credito è prescritto;
- se il pignoramento è stato notificato anche alla società debitrice;
- se il credito verso Beta S.p.A. è effettivamente esistente e non contestato;
- se vi sono i presupposti per chiedere una sospensione.
Se emergono vizi, Alfa S.r.l. potrà valutare un’opposizione o un ricorso, individuando correttamente il giudice competente in base ai motivi di contestazione.
CHECKLIST OPERATIVA
□ Verificare la data di notifica del pignoramento.
□ Controllare se l’atto è stato notificato sia al terzo sia al debitore.
□ Richiedere estratto di ruolo aggiornato.
□ Richiedere copia delle cartelle e delle relate di notifica.
□ Verificare se era necessaria l’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973.
□ Controllare la prescrizione di ogni singolo debito.
□ Verificare se il credito verso il cliente esiste davvero ed è esigibile.
□ Accertare se il cliente ha già pagato prima della notifica.
□ Valutare rateizzazione, sospensione o definizione agevolata solo dopo i controlli.
□ Individuare correttamente il giudice competente prima di proporre opposizione.
IN SINTESI
- AdER può pignorare i crediti che professionisti e aziende vantano verso clienti e committenti.
- La norma principale è l’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973.
- Il cliente o committente diventa terzo pignorato.
- Il terzo può essere obbligato a pagare direttamente Agenzia Entrate Riscossione.
- I crediti professionali e commerciali non hanno normalmente i limiti previsti per stipendi e pensioni.
- Possono essere pignorate fatture, compensi, crediti commerciali e crediti da appalto.
- Anche i crediti futuri possono essere pignorabili se collegati a un rapporto giuridico esistente.
- Il pignoramento deve essere controllato sotto il profilo delle notifiche, della prescrizione e degli atti presupposti.
- La rateizzazione va valutata dopo aver verificato se il debito è realmente dovuto.
- La difesa dipende dal tipo di vizio e dal giudice competente.
DOMANDE FREQUENTI CORRELATE
ADER PUÒ PIGNORARE UNA FATTURA NON ANCORA PAGATA?
Sì. Se la fattura è stata emessa e il cliente non ha ancora pagato, Agenzia Entrate Riscossione può pignorare quel credito e ordinare al cliente di versare la somma direttamente all’Agente della Riscossione.
ADER PUÒ PIGNORARE COMPENSI PROFESSIONALI?
Sì. I compensi professionali possono essere oggetto di pignoramento presso terzi, se derivano da incarichi, prestazioni o rapporti individuabili con clienti o committenti.
I CREDITI PROFESSIONALI SONO PIGNORABILI SOLO PER UN QUINTO?
No. Il limite del quinto riguarda specifiche ipotesi, come stipendi e alcune indennità da lavoro. I crediti professionali e commerciali, di regola, non beneficiano automaticamente di quel limite.
IL CLIENTE PUÒ PAGARE COMUNQUE IL PROFESSIONISTA?
Dopo la notifica del pignoramento, il cliente deve prestare molta attenzione. Il pagamento effettuato direttamente al professionista potrebbe non essere opponibile ad Agenzia Entrate Riscossione.
ADER PUÒ PIGNORARE CREDITI FUTURI?
Sì, secondo l’orientamento richiamato nel materiale di approfondimento, anche i crediti futuri possono essere pignorabili se collegati a un rapporto giuridico già esistente e individuato.
ADER PUÒ PIGNORARE CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
Sì. Anche i crediti verso enti pubblici possono essere oggetto di pignoramento presso terzi, secondo le regole applicabili alla riscossione esattoriale.
LA RATEIZZAZIONE BLOCCA IL PIGNORAMENTO?
La rateizzazione può incidere sulle azioni esecutive, ma bisogna verificare se il pignoramento era già stato notificato, se la domanda è stata accolta e se la prima rata è stata pagata.
SI PUÒ FARE RICORSO CONTRO IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI?
Sì. Il pignoramento può essere contestato per vizi propri, per mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione, inesistenza del debito o altri profili da valutare caso per caso.
QUAL È IL GIUDICE COMPETENTE?
Dipende dal motivo di contestazione. Alcuni profili possono rientrare nella giurisdizione tributaria, altri nella competenza del giudice ordinario dell’esecuzione.
IL PIGNORAMENTO DEVE ESSERE NOTIFICATO ANCHE AL DEBITORE?
Sì. La giurisprudenza richiamata nel materiale di approfondimento evidenzia l’importanza della notifica anche al debitore esecutato, a tutela del diritto di difesa.
COSA DEVE FARE IL COMMITTENTE CHE RICEVE IL PIGNORAMENTO?
Deve verificare se deve somme al debitore e attenersi all’ordine ricevuto. Non dovrebbe pagare direttamente il professionista o l’impresa senza valutare gli effetti dell’atto.
SE IL CREDITO È CONTESTATO, COSA SUCCEDE?
Se il terzo contesta l’esistenza o l’importo del credito, può essere necessario l’accertamento dell’obbligo del terzo secondo le forme ordinarie davanti al giudice competente.
ADER PUÒ PIGNORARE UN CONTRATTO DI CONSULENZA CONTINUATIVA?
Sì, se dal contratto derivano crediti periodici o futuri riconducibili a un rapporto già esistente. Il terzo potrebbe dover versare ad AdER le somme alle rispettive scadenze.
PRIMA DI PAGARE CONVIENE CHIEDERE L’ESTRATTO DI RUOLO?
Sì. L’estratto di ruolo consente di ricostruire i debiti, verificare le cartelle, controllare le notifiche e valutare prescrizione, decadenza o eventuali errori.
IL PIGNORAMENTO PRESSO CLIENTI PUÒ DANNEGGIARE L’ATTIVITÀ?
Sì, può incidere sulla liquidità, sui rapporti commerciali e sulla reputazione aziendale o professionale. Per questo è importante intervenire tempestivamente e verificare la legittimità dell’atto.
APPROFONDIMENTI CORRELATI
- Pignoramento presso terzi Agenzia Entrate Riscossione
- Pignoramento del conto corrente
- Pignoramento dello stipendio
- Pignoramento della pensione
- Intimazione di pagamento Agenzia Entrate Riscossione
- Prescrizione cartelle esattoriali
- Rateizzazione cartelle esattoriali
- Opposizione a pignoramento esattoriale
- Fermo amministrativo
- Ipoteca Agenzia Entrate Riscossione
- Cartelle esattoriali non notificate
- Debiti fiscali di imprese e professionisti
FONTI UTILIZZATE
- Normativa vigente in materia di riscossione esattoriale.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
- Codice di procedura civile.
- Giurisprudenza di legittimità richiamata nel materiale di approfondimento.
- Giurisprudenza di merito richiamata nel materiale di approfondimento.
- Fonti istituzionali e documentazione tecnico-giuridica disponibile.
CONCLUSIONI
Agenzia Entrate Riscossione può pignorare i crediti che professionisti, aziende, società e lavoratori autonomi vantano verso clienti e committenti. Il pignoramento può riguardare fatture già emesse, compensi professionali, crediti commerciali, crediti da appalto e, in presenza di determinati presupposti, anche crediti futuri collegati a rapporti già esistenti.
Il punto più delicato è che questi crediti non godono normalmente dei limiti previsti per stipendi e pensioni. Per questo il pignoramento può incidere in modo rilevante sulla liquidità dell’attività.
Prima di pagare, rateizzare o rinunciare a contestare l’atto, è opportuno verificare notifiche, prescrizione, intimazione di pagamento, esistenza del credito, correttezza dell’atto e giudice competente.
AVVERTENZA FINALE
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono l’analisi della singola posizione. Normativa, prassi e giurisprudenza possono subire modifiche o essere interpretate diversamente in base al caso concreto. Prima di assumere decisioni, pagare, rateizzare o proporre opposizione, è opportuno verificare tutta la documentazione disponibile, compresi atti notificati, relate di notifica, estratto di ruolo e contenuto del pignoramento.
