Studio Tributario
 
Pignoramento pensione

L’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PUÒ PIGNORARE LA PENSIONE?

RISPOSTA ULTRA SINTETICA

Risposta: sì, ma con limiti precisi. L’Agenzia Entrate Riscossione può pignorare la pensione solo sulla parte che supera il minimo vitale previsto dall’art. 545 c.p.c. La quota pignorabile è generalmente pari a un quinto dell’eccedenza.

RISPOSTA BREVE

L’Agenzia Entrate Riscossione può pignorare la pensione per recuperare debiti fiscali, contributivi o sanzioni iscritte a ruolo, ma non può trattenere liberamente l’intero importo. La legge tutela il pensionato prevedendo una soglia impignorabile, detta minimo vitale, pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Solo la parte che supera questa soglia può essere pignorata, normalmente nel limite di un quinto.

TABELLA RIASSUNTIVA

Aspetto Regola
La pensione è pignorabile? Sì, ma solo nei limiti di legge.
Norma principale Art. 545 c.p.c.
Minimo vitale Doppio dell’assegno sociale, con minimo di 1.000 euro.
Quota pignorabile Un quinto della parte eccedente il minimo vitale.
Art. 72-ter DPR 602/1973 Si applica agli stipendi, non alla pensione.
Pensione sul conto corrente Regole diverse per somme già accreditate e somme future.

QUANDO IL PROBLEMA SI PRESENTA

Il problema del pignoramento della pensione si presenta quando il contribuente ha debiti iscritti a ruolo e non paga le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito o altri atti della riscossione.

Può accadere, ad esempio, in presenza di:

  • cartelle esattoriali per IRPEF, IVA, IRAP o altri tributi;
  • debiti contributivi INPS;
  • sanzioni amministrative;
  • mancato pagamento dopo la notifica di un’intimazione;
  • decadenza da una rateizzazione;
  • assenza di sospensioni amministrative o giudiziali.

In questi casi l’Agenzia Entrate Riscossione può avviare il pignoramento presso terzi, notificando l’atto all’INPS, che diventa terzo pignorato, e al pensionato debitore.

COME FUNZIONA IL PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE

Il pignoramento della pensione è una forma di espropriazione forzata presso terzi. Il creditore non aggredisce direttamente beni materiali del debitore, ma il credito che il pensionato vanta nei confronti dell’INPS.

L’Agenzia Entrate Riscossione notifica l’atto di pignoramento all’INPS e al contribuente. Da quel momento l’INPS deve verificare l’importo della pensione, applicare il minimo vitale e trattenere solo la quota legalmente pignorabile.

Prima del pignoramento devono normalmente esistere:

  • una cartella di pagamento o un avviso di addebito regolarmente notificato;
  • la scadenza del termine di pagamento;
  • l’eventuale intimazione di pagamento se l’esecuzione non è iniziata entro un anno dalla cartella;
  • l’assenza di sospensioni, rateizzazioni regolari o provvedimenti di annullamento.

Se manca un atto presupposto o se la notifica non è corretta, il pignoramento può essere contestato.

ART. 72-TER DPR 602/1973: SI APPLICA ALLA PENSIONE?

No. L’art. 72-ter del DPR 602/1973 disciplina il pignoramento di stipendi, salari e altre indennità collegate al rapporto di lavoro. Prevede limiti specifici, come un decimo per importi fino a 2.500 euro e un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Queste percentuali, però, non si applicano alla pensione. Per la pensione si applica l’art. 545 c.p.c., che prevede la tutela del minimo vitale e la pignorabilità della sola eccedenza.

Il Tribunale di Vicenza, sentenza n. 709/2022, ha chiarito che le somme dovute a titolo di pensione non rientrano nell’ambito dell’art. 72-ter DPR 602/1973, ma sono disciplinate dall’art. 545 c.p.c.

IL MINIMO VITALE DEL PENSIONATO

Il minimo vitale è la parte della pensione che non può essere pignorata. Serve a garantire al pensionato mezzi adeguati alle esigenze essenziali di vita.

L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

La parte eccedente tale importo è pignorabile nei limiti previsti dalla legge. Per i debiti tributari e assimilati, la quota ordinaria è pari a un quinto dell’eccedenza.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA QUOTA PIGNORABILE

Ipotizziamo una pensione netta mensile di 1.400 euro e un minimo vitale pari, a titolo esemplificativo, a 1.077 euro.

  • Pensione netta: 1.400 euro
  • Minimo vitale: 1.077 euro
  • Eccedenza: 323 euro
  • Quota pignorabile: 1/5 di 323 euro
  • Trattenuta mensile: circa 64,60 euro

Se invece la pensione è inferiore al minimo vitale, non può essere pignorata.

PENSIONE ACCREDITATA SUL CONTO CORRENTE

Occorre distinguere tra pignoramento diretto della pensione presso l’INPS e pignoramento del conto corrente su cui la pensione viene accreditata.

Se le somme sono già presenti sul conto prima del pignoramento, l’art. 545 c.p.c. prevede una protezione pari al triplo dell’assegno sociale. La parte eccedente può essere pignorata.

Se invece la pensione viene accreditata alla data del pignoramento o successivamente, tornano ad applicarsi i limiti previsti per la pensione, quindi il minimo vitale e il quinto sulla sola eccedenza.

Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 1340 del 17 aprile 2025, ha confermato che le somme già accreditate sul conto e confuse con il patrimonio del debitore sono pignorabili per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale.

PENSIONI E PRESTAZIONI IMPIGNORABILI

Non tutte le prestazioni erogate dall’INPS sono pignorabili allo stesso modo. È necessario distinguere tra prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali.

Prestazione Regola
Pensione di vecchiaia Pignorabile nei limiti dell’art. 545 c.p.c.
Pensione anticipata Pignorabile nei limiti dell’art. 545 c.p.c.
Pensione di reversibilità Pignorabile nei limiti dell’art. 545 c.p.c.
Assegno sociale In linea generale impignorabile.
Invalidità civile In linea generale impignorabile per natura assistenziale.
Indennità di accompagnamento In linea generale impignorabile.

NORME DI RIFERIMENTO

Norma Contenuto principale
Art. 545 c.p.c. Disciplina i crediti impignorabili e i limiti di pignorabilità della pensione.
Art. 72-ter DPR 602/1973 Disciplina il pignoramento di stipendi e salari da parte dell’agente della riscossione, ma non si applica alla pensione.
Art. 50 DPR 602/1973 Prevede l’intimazione di pagamento se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.
Art. 617 c.p.c. Regola l’opposizione agli atti esecutivi.
D.Lgs. 14/2019 Disciplina le procedure di sovraindebitamento e composizione della crisi.

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA

Sentenza Principio
Corte Costituzionale n. 506/2002 La pensione non è totalmente impignorabile, ma deve essere tutelato il minimo vitale.
Tribunale Vicenza n. 709/2022 L’art. 72-ter DPR 602/1973 non si applica alle pensioni.
Tribunale Firenze n. 1340/2025 Le somme già accreditate sul conto sono pignorabili oltre il triplo dell’assegno sociale.
Corte Giustizia Tributaria Salerno n. 185/2026 Il pignoramento deve essere notificato anche al debitore.
Tribunale Lecce n. 691/2024 Nel recupero di indebiti previdenziali, le trattenute non possono superare il quinto del rateo.

COSA CONTROLLARE PRIMA DI PAGARE O RATEIZZARE

Prima di pagare, rateizzare o rinunciare a contestare il pignoramento, è opportuno verificare:

  • se la cartella è stata realmente notificata;
  • se l’intimazione di pagamento era necessaria;
  • se l’intimazione è stata notificata correttamente;
  • se il debito è prescritto;
  • se esistono sospensioni o rateizzazioni in corso;
  • se il calcolo della quota pignorabile è corretto;
  • se la prestazione pignorata ha natura previdenziale o assistenziale;
  • se il pignoramento è stato notificato anche al pensionato.

ERRORI PIÙ COMUNI

Errore Possibile conseguenza
Ignorare la cartella Il debito può diventare definitivo.
Non verificare la prescrizione Si rischia di subire una riscossione non più dovuta.
Confondere pensione e stipendio Si applicano regole di calcolo errate.
Impugnare davanti al giudice sbagliato Si rischia il rigetto per incompetenza o tardività.
Non controllare i conteggi INPS Si possono subire trattenute superiori al dovuto.

ESEMPIO PRATICO

Mario riceve una pensione netta di 2.000 euro al mese. Ha vecchie cartelle esattoriali per 50.000 euro. L’Agenzia Entrate Riscossione notifica il pignoramento all’INPS e a Mario.

Assumendo un minimo vitale di 1.077 euro:

  • Pensione netta: 2.000 euro
  • Minimo vitale: 1.077 euro
  • Eccedenza: 923 euro
  • Quota pignorabile: 1/5 di 923 euro
  • Trattenuta mensile: circa 184,60 euro

Mario non subisce quindi il pignoramento dell’intera pensione, ma solo della quota calcolata sulla parte eccedente il minimo vitale.

CHECKLIST OPERATIVA

□ Verificare la notifica della cartella esattoriale

□ Controllare se era necessaria l’intimazione di pagamento

□ Verificare la notifica dell’atto di pignoramento

□ Controllare se il debito è prescritto

□ Verificare se esistono sospensioni o rateizzazioni attive

□ Calcolare il minimo vitale aggiornato

□ Controllare se la trattenuta INPS supera i limiti di legge

□ Distinguere tra pensione previdenziale e prestazione assistenziale

□ Valutare opposizione, sospensione o rateizzazione

IN SINTESI

  • L’Agenzia Entrate Riscossione può pignorare la pensione.
  • Non può però pignorare l’intero importo.
  • La pensione è protetta dal minimo vitale.
  • Il minimo vitale è pari al doppio dell’assegno sociale, con minimo di 1.000 euro.
  • La quota pignorabile è il quinto della sola eccedenza.
  • L’art. 72-ter DPR 602/1973 non si applica alla pensione.
  • Le somme già accreditate sul conto seguono regole diverse.
  • Le prestazioni assistenziali sono in linea generale impignorabili.
  • La correttezza delle notifiche deve sempre essere verificata.
  • Prescrizione, vizi di notifica ed errori di calcolo possono rendere contestabile il pignoramento.

DOMANDE FREQUENTI

L’Agenzia Entrate Riscossione può pignorare la pensione senza avvisare?

No. Devono essere notificati gli atti previsti dalla legge, tra cui la cartella di pagamento o l’avviso di addebito e, se necessario, l’intimazione di pagamento. Anche l’atto di pignoramento deve essere notificato al pensionato.

Qual è la parte della pensione che non può essere pignorata?

È impignorabile la parte corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La soglia deve essere verificata in base al valore aggiornato dell’assegno sociale.

Quanto può trattenere l’INPS dalla pensione?

In generale, l’INPS può trattenere un quinto della parte che supera il minimo vitale. Non deve calcolare il quinto sull’intera pensione, ma solo sull’eccedenza.

La pensione minima può essere pignorata?

Se la pensione è inferiore o pari al minimo vitale previsto dall’art. 545 c.p.c., non può essere pignorata. Occorre però verificare l’importo effettivo e la natura della prestazione.

La pensione di invalidità civile è pignorabile?

In linea generale no, perché ha natura assistenziale. Le prestazioni assistenziali, come invalidità civile, assegno sociale e accompagnamento, godono di una tutela rafforzata.

La pensione di reversibilità è pignorabile?

Sì, se ha natura previdenziale, la pensione di reversibilità può essere pignorata nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c., quindi rispettando il minimo vitale e il limite del quinto sull’eccedenza.

Cosa succede se la pensione è già sul conto corrente?

Se le somme erano già accreditate prima del pignoramento, è protetto un importo pari al triplo dell’assegno sociale. La parte eccedente può essere pignorata. Per gli accrediti successivi valgono i limiti ordinari della pensione.

Posso chiedere la rateizzazione dopo il pignoramento?

La rateizzazione può essere valutata anche dopo l’avvio della procedura, ma occorre intervenire tempestivamente. Se concessa, può determinare la sospensione delle azioni esecutive, nei limiti previsti dalla disciplina della riscossione.

Il pignoramento è nullo se manca l’intimazione?

Se l’esecuzione è iniziata dopo oltre un anno dalla notifica della cartella, l’intimazione di pagamento è necessaria. La sua omissione può essere motivo di contestazione del pignoramento.

Cosa fare se l’INPS trattiene più del dovuto?

È possibile contestare il calcolo e chiedere l’accertamento dell’inefficacia parziale del pignoramento, oltre alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in eccesso.

APPROFONDIMENTI CORRELATI

  • Pignoramento dello stipendio da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione
  • Pignoramento del conto corrente
  • Intimazione di pagamento
  • Cartella esattoriale mai notificata
  • Prescrizione delle cartelle esattoriali
  • Rateizzazione Agenzia Entrate Riscossione
  • Opposizione al pignoramento presso terzi
  • Sovraindebitamento per debiti fiscali
  • Pensione di invalidità e debiti fiscali
  • Come controllare l’estratto di ruolo

CONCLUSIONI

Il pignoramento della pensione da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione è possibile, ma incontra limiti precisi. La legge tutela il pensionato attraverso il minimo vitale e consente il pignoramento solo della parte eccedente, normalmente nel limite di un quinto.

Prima di subire o accettare una trattenuta sulla pensione è importante verificare la regolarità degli atti notificati, la prescrizione del debito, l’esistenza di eventuali sospensioni, la natura della prestazione INPS e la correttezza dei calcoli applicati.

Un errore nella notifica, nella procedura o nel calcolo della quota pignorabile può incidere sulla legittimità del pignoramento.

AVVERTENZA FINALE

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono l’analisi del caso concreto. Normativa, prassi e giurisprudenza possono subire modifiche o essere interpretate diversamente in base alla situazione specifica. Prima di pagare, rateizzare o impugnare un atto è opportuno verificare la documentazione disponibile, le notifiche ricevute, la natura del debito e i termini applicabili.

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