Commento della sentenza
Il ricorso è stato accolto limitatamente all’annualità 2010 per intervenuta prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi tempestivi da parte del Comune o del Concessionario per la riscossione. Le pretese per le annualità 2011 e 2012 sono state confermate, poiché ancora nei termini. Le altre doglianze del ricorrente, tra cui la mancata indicazione del responsabile del procedimento e il difetto di motivazione dell’atto, sono state ritenute infondate. Le spese sono state compensate, vista la parziale reciproca soccombenza.
Note legali
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